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COMUNICATO STAMPA

15/10/2019



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A seguito della sentenza pronunciata l’11 ottobre dal Giudice Sportivo Nazionale, Amatori Wasken Lodi ha avviato opportuni accertamenti finalizzati a chiarire la posizione dell’atleta Raffaelli Alex, con particolare riguardo ai termini di decorrenza del tesseramento e della possibilità di schierarlo in pista nel campionato di Serie A1. A questo proposito, la società si è naturalmente rivolta ai preposti uffici Fisr, dai quali non ha tuttavia ottenuto alcun riscontro, risultando persino impossibile stabilire un contatto telefonico, nonostante ripetuti tentativi. In totale assenza di indicazioni ufficiali utili a interpretare la sentenza (nella parte in cui definisce “regolare” l’avvenuto tesseramento di Raffaelli), la società al momento (e sino ad eventuale indicazione diversa da parte della Federazione) non può che fare riferimento alle norme vigenti in materia, concludendo che l’atleta Raffaelli Alex potrà essere schierato in Serie A1 solo a chiusura della seconda “finestra di mercato”, che copre il periodo tra il 26 settembre ed il 19 dicembre; tenuto conto della giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo e del calendario gare, l’atleta potrà quindi tornare in pista nel turno in programma il 5 gennaio 2020. Nel frattempo, l’atleta potrà disputare le gare del campionato di Serie B, nonché quelle di Eurolega. Ribadendo il rincrescimento per l’errore oggettivamente commesso e assumendo pienamente le conseguenti responsabilità, Amatori Wasken Lodi manifesta nell’occasione anche il proprio sconcerto per la condotta tenuta dall’Ufficio Tesseramento Fisr in ogni fase di questa spiacevole vicenda, in cui la società dapprima non ha potuto contare su un atteggiamento collaborativo che avrebbe potuto far emergere in tempi utili la carenza documentale della pratica di tesseramento di Raffaelli (perché è vero che i regolamenti non fanno carico all’Ufficio di questa funzione, ma neppure gli impediscono di prestare un “soccorso istruttorio”), quindi è stata indotta in equivoco dalla comunicazione del 30 settembre (4 giorni prima che il Giudice Sportivo aprisse il procedimento) che lasciava intendere che la pratica potesse essere completata entro 7 giorni con un sostanziale effetto di “sanatoria” e da ultimo non ha trovato assistenza nel momento in cui era necessario ottenere una interpretazione autentica delle conseguenze della sentenza.

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